Art. 35 c.c. Disposizione penale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l’ammenda da lire cento a lire cinquemila.(126)

Testo in vigore dal 22 dicembre 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (126)

Il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera e che “Al sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:
[...]
e) articolo 35, limitatamente alle parole: ”dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice“.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.