Art. 17 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127.(108)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 18 maggio 1997

Note di aggiornamento

Aggiornamento (108)

La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.