Art. 17 c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127.(108)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (108)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l’art. 13, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”.