Art. 29 c.c. Divieto di nuove operazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.