Art. 19 c.c. Limitazioni del potere di rappresentanza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.