Art. 22 c.c. Azioni di responsabilità contro gli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.