Art. 15 c.c. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
2. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.