Art. 15 c.c. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.

2. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.