Art. 36 c.c. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi…
(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 36 c.c. apre il capo III del titolo II del libro primo, dedicato alle associazioni non riconosciute e ai comitati. Si tratta di enti collettivi privi di personalità giuridica, perché non hanno ottenuto il riconoscimento, che rappresentano tuttavia la forma più diffusa di aggregazione privata: circoli culturali e sportivi, associazioni di categoria, partiti politici, sindacati.
La norma esprime una scelta di fondo: lasciare all’autonomia degli associati la disciplina dell’ente, in coerenza con la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost. Il legislatore non detta un ordinamento interno obbligatorio, ma riconosce che l’associazione, pur senza personalità, è un centro autonomo di imputazione di diritti e obblighi distinto dai singoli associati, capace di agire e di stare in giudizio tramite i propri organi. Il testo non ha subito modifiche dal 1942; per gli enti del Terzo settore la disciplina civilistica si integra con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Contenuto della disposizione
Il primo comma rinvia agli accordi degli associati, cioè all’atto costitutivo e allo statuto, per l’ordinamento interno e l’amministrazione. Spetta a tali accordi stabilire gli organi, le modalità di convocazione e deliberazione dell’assemblea, i requisiti di ammissione, i casi di recesso ed esclusione, i poteri degli amministratori. Lo statuto ha natura negoziale e si interpreta secondo le regole dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.).
Il secondo comma disciplina la capacità processuale: l’associazione sta in giudizio, come attrice o convenuta, nella persona di chi, secondo gli accordi, ne ha la presidenza o la direzione. Il presidente o il direttore non agisce come mandatario dei singoli associati, ma come organo dell’ente, secondo il principio di immedesimazione organica: gli atti da lui compiuti sono atti dell’associazione.
Quando lo statuto tace, la giurisprudenza colma le lacune applicando le norme sulle associazioni riconosciute (artt. 14-24 c.c.), salvo quelle che presuppongono il riconoscimento o il controllo pubblico sull’ente.
Profili applicativi
Nel processo è essenziale che l’atto introduttivo e la procura identifichino la persona fisica che rappresenta l’associazione e ne indichino la qualità di presidente o direttore: in mancanza, l’atto non è riferibile all’ente e può essere dichiarato inammissibile. Non è legittimato chi riveste un ruolo diverso, ad esempio un componente del direttivo privo dei poteri di rappresentanza secondo lo statuto.
Altro tema ricorrente è l’estensione dei poteri sostanziali del presidente. Se lo statuto gli attribuisce la rappresentanza legale senza limiti espressi, egli può agire per riscuotere i contributi associativi o compiere atti dispositivi senza preventiva autorizzazione dell’assemblea; le eventuali limitazioni vanno ricavate dall’interpretazione dello statuto, riservata al giudice di merito.
Sul piano interno, l’assemblea resta organo necessario anche quando lo statuto non lo prevede: le modifiche statutarie e regolamentari devono essere deliberate, non basta pubblicarle sul sito. L’esclusione dell’associato richiede gravi motivi (art. 24 c.c.). Lo scioglimento non fa venir meno la capacità di stare in giudizio per i rapporti pendenti, poiché i precedenti organi operano in regime di prorogatio, cioè continuano a esercitare le funzioni fino alla sostituzione.
Le obbligazioni assunte dall’associazione impegnano il fondo comune e, personalmente e solidalmente, chi ha agito in nome dell’ente (art. 38 c.c.). I singoli associati non sono parti dei contratti stipulati dall’associazione e non possono farne valere individualmente l’inadempimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 37 c.c. disciplina il fondo comune, formato da contributi e beni acquistati, non divisibile durante la vita dell’ente; l’art. 38 c.c. regola la responsabilità per le obbligazioni assunte; gli artt. 39-42 c.c. dettano la disciplina dei comitati. Le norme sulle associazioni riconosciute, in particolare gli artt. 20-24 c.c. su assemblea, impugnazione delle delibere, recesso ed esclusione, si applicano per analogia nei limiti indicati. Sul piano processuale, l’art. 75 c.p.c. stabilisce che le associazioni e i comitati non riconosciuti stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. c.c. Il fondamento costituzionale è l’art. 18 Cost., insieme all’art. 2 Cost. sulle formazioni sociali.