Art. 36 c.c. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi…

(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute) L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 36 c.c. apre il capo III del titolo II del libro primo, dedicato alle associazioni non riconosciute e ai comitati. Si tratta di enti collettivi privi di personalità giuridica, perché non hanno ottenuto il riconoscimento, che rappresentano tuttavia la forma più diffusa di aggregazione privata: circoli culturali e sportivi, associazioni di categoria, partiti politici, sindacati.

La norma esprime una scelta di fondo: lasciare all’autonomia degli associati la disciplina dell’ente, in coerenza con la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost. Il legislatore non detta un ordinamento interno obbligatorio, ma riconosce che l’associazione, pur senza personalità, è un centro autonomo di imputazione di diritti e obblighi distinto dai singoli associati, capace di agire e di stare in giudizio tramite i propri organi. Il testo non ha subito modifiche dal 1942; per gli enti del Terzo settore la disciplina civilistica si integra con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Contenuto della disposizione

Il primo comma rinvia agli accordi degli associati, cioè all’atto costitutivo e allo statuto, per l’ordinamento interno e l’amministrazione. Spetta a tali accordi stabilire gli organi, le modalità di convocazione e deliberazione dell’assemblea, i requisiti di ammissione, i casi di recesso ed esclusione, i poteri degli amministratori. Lo statuto ha natura negoziale e si interpreta secondo le regole dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.).

Il secondo comma disciplina la capacità processuale: l’associazione sta in giudizio, come attrice o convenuta, nella persona di chi, secondo gli accordi, ne ha la presidenza o la direzione. Il presidente o il direttore non agisce come mandatario dei singoli associati, ma come organo dell’ente, secondo il principio di immedesimazione organica: gli atti da lui compiuti sono atti dell’associazione.

Quando lo statuto tace, la giurisprudenza colma le lacune applicando le norme sulle associazioni riconosciute (artt. 14-24 c.c.), salvo quelle che presuppongono il riconoscimento o il controllo pubblico sull’ente.

Profili applicativi

Nel processo è essenziale che l’atto introduttivo e la procura identifichino la persona fisica che rappresenta l’associazione e ne indichino la qualità di presidente o direttore: in mancanza, l’atto non è riferibile all’ente e può essere dichiarato inammissibile. Non è legittimato chi riveste un ruolo diverso, ad esempio un componente del direttivo privo dei poteri di rappresentanza secondo lo statuto.

Altro tema ricorrente è l’estensione dei poteri sostanziali del presidente. Se lo statuto gli attribuisce la rappresentanza legale senza limiti espressi, egli può agire per riscuotere i contributi associativi o compiere atti dispositivi senza preventiva autorizzazione dell’assemblea; le eventuali limitazioni vanno ricavate dall’interpretazione dello statuto, riservata al giudice di merito.

Sul piano interno, l’assemblea resta organo necessario anche quando lo statuto non lo prevede: le modifiche statutarie e regolamentari devono essere deliberate, non basta pubblicarle sul sito. L’esclusione dell’associato richiede gravi motivi (art. 24 c.c.). Lo scioglimento non fa venir meno la capacità di stare in giudizio per i rapporti pendenti, poiché i precedenti organi operano in regime di prorogatio, cioè continuano a esercitare le funzioni fino alla sostituzione.

Le obbligazioni assunte dall’associazione impegnano il fondo comune e, personalmente e solidalmente, chi ha agito in nome dell’ente (art. 38 c.c.). I singoli associati non sono parti dei contratti stipulati dall’associazione e non possono farne valere individualmente l’inadempimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 febbraio 2024, n. 4138: l’associazione non riconosciuta è un centro autonomo di imputazione che agisce tramite persone fisiche designate dagli accordi degli associati in base all’immedesimazione organica; i contratti così stipulati obbligano solo verso l’ente, sicché i singoli associati non sono legittimati a far valere l’inadempimento.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 28 febbraio 2023, n. 5991: è inammissibile il ricorso dell’associazione che non indica la persona fisica investita della presidenza o della direzione, quando neppure la procura, firmata in modo illeggibile e senza indicazione della qualità, consente di individuarla.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 agosto 2007, n. 17921: la legittimazione processuale delle associazioni non riconosciute, compresi i partiti politici, spetta solo a chi ne ha la presidenza o la direzione secondo gli accordi interni; un organo diverso, privo di tale potere, non può stare in giudizio per l’ente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4416: il presidente al quale lo statuto conferisce la rappresentanza legale a tutti gli effetti può agire in giudizio per il recupero delle quote associative senza un’apposita autorizzazione del comitato esecutivo; lo statuto si interpreta come un contratto.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 febbraio 2024, n. 3575: in assenza di disciplina statutaria si applicano le norme sulle associazioni riconosciute che non presuppongono il riconoscimento; l’assemblea è organo imprescindibile, le modifiche regolamentari che incidono sullo statuto richiedono una delibera e l’esclusione dell’associato è regolata dall’art. 24 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 dicembre 2024, n. 35022: il potere del pubblico ministero di impugnare le delibere, previsto dall’art. 23 c.c., non si estende alle associazioni non riconosciute, prive dell’interesse pubblico sotteso al riconoscimento; non occorre quindi la sua partecipazione al giudizio né la composizione collegiale del tribunale.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 11 ottobre 2025, n. 27235: lo scioglimento dell’associazione non riconosciuta non ne determina la perdita della capacità processuale per i rapporti non esauriti; non si applicano l’art. 2495 c.c. né la liquidazione obbligatoria e l’ente resta rappresentato dagli organi in prorogatio.

Rapporti con altre norme

L’art. 37 c.c. disciplina il fondo comune, formato da contributi e beni acquistati, non divisibile durante la vita dell’ente; l’art. 38 c.c. regola la responsabilità per le obbligazioni assunte; gli artt. 39-42 c.c. dettano la disciplina dei comitati. Le norme sulle associazioni riconosciute, in particolare gli artt. 20-24 c.c. su assemblea, impugnazione delle delibere, recesso ed esclusione, si applicano per analogia nei limiti indicati. Sul piano processuale, l’art. 75 c.p.c. stabilisce che le associazioni e i comitati non riconosciuti stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. c.c. Il fondamento costituzionale è l’art. 18 Cost., insieme all’art. 2 Cost. sulle formazioni sociali.