Art. 27 c.c. Estinzione della persona giuridica
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
2. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
3. Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.