Art. 27 c.c. Estinzione della persona giuridica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

2. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

3. Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.