Art. 26 c.c. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’autorità governativa può disporre il coordinamento dell’attività di più fondazioni ovvero l’unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.