Art. 16 c.c. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

2. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

3. Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Testo in vigore dal 22 dicembre 2000

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.