Art. 1200 c.c. Liberazione dalle garanzie

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.