Art. 1187 c.c. Computo del termine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’art. 2963.

2. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.

3. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.