Art. 1186 c.c. Decadenza dal termine
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.