Art. 1199 c.c. Diritto del debitore alla quietanza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

2. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.