Art. 1177 c.c. Obbligazione di custodire
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
1. L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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