Art. 1184 c.c. Termine

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.