Art. 1194 c.c. Imputazione del pagamento agli interessi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
2. Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1194 c.c. appartiene alla sezione del libro quarto dedicata all’adempimento delle obbligazioni e, insieme agli artt. 1193 e 1195 c.c., regola l’imputazione del pagamento, cioè l’individuazione del debito, o della componente del debito, che un versamento è destinato a estinguere. Mentre l’art. 1193 c.c. riguarda la pluralità di debiti della stessa specie verso il medesimo creditore, l’art. 1194 c.c. disciplina il rapporto interno a un unico debito composto da capitale, interessi e spese.
La norma tutela il creditore. Imputare un pagamento parziale al capitale anziché agli interessi ridurrebbe la base su cui gli interessi continuano a maturare e lascerebbe in vita un credito accessorio che non produce a sua volta interessi, salvo i limiti dell’anatocismo. Poiché il creditore potrebbe rifiutare un adempimento parziale (art. 1181 c.c.), quando lo accetta la legge gli assicura almeno che il versamento estingua prima le voci che non fruttano. La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Presupposto applicativo, secondo l’orientamento largamente prevalente, è la simultanea liquidità ed esigibilità del credito per capitale e di quello accessorio per interessi o spese: solo un credito liquido ed esigibile produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282 c.c. Il consenso del creditore a una diversa imputazione può essere anche successivo al pagamento, ma deve risultare in modo certo, e il relativo onere probatorio grava sul debitore.
Profili applicativi
La norma trova applicazione quotidiana nel recupero crediti e nella fase esecutiva: gli acconti versati dal debitore dopo un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna vanno imputati, in mancanza di diverso accordo, prima alle spese e agli interessi maturati e solo per il residuo al capitale. Ne deriva che il capitale continua a produrre interessi finché non è interamente saldato. Nei conteggi occorre quindi ricostruire, alla data di ogni versamento, gli interessi maturati fino a quel momento, imputarvi l’acconto e far proseguire il calcolo sul capitale eventualmente ridotto.
La regola non opera per i crediti risarcitori da fatto illecito prima della liquidazione, che sono debiti di valore: gli acconti versati dall’assicuratore o dal responsabile in corso di causa si detraggono con il metodo della devalutazione e non secondo l’art. 1194 c.c. Non si applica neppure al conto corrente bancario ordinario in corso di rapporto, i cui saldi non sono crediti liquidi ed esigibili. Errore frequente del debitore, specie della pubblica amministrazione, è indicare nel mandato di pagamento l’imputazione al capitale: la semplice quietanza del creditore non vale come consenso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1193 c.c. disciplina la scelta del debito da estinguere quando più debiti della stessa specie gravano sul medesimo debitore, mentre l’art. 1195 c.c. regola l’imputazione indicata nella quietanza accettata dal debitore. L’art. 1181 c.c. consente al creditore di rifiutare l’adempimento parziale, presupposto logico della regola. Gli artt. 1282 e 1224 c.c. individuano gli interessi corrispettivi e moratori su cui opera l’imputazione, e l’art. 1283 c.c. pone i limiti all’anatocismo che rendono rilevante, per il creditore, estinguere prima gli interessi. Per i rapporti bancari va considerato l’art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 sulla produzione di interessi. In sede esecutiva la regola governa il calcolo del residuo dovuto nell’atto di precetto e nella distribuzione del ricavato.