Art. 1198 c.c. Cessione di un credito in luogo dell’adempimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.

2. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell’art. 1267.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.