Art. 1178 c.c. Obbligazione generica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.