Art. 1191 c.c. Pagamento eseguito da un incapace

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.