Art. 1167 c.c. Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

2. L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1167 c.c. chiude la disciplina dell’usucapione regolando la cosiddetta interruzione naturale, che si affianca all’interruzione civile derivante, per il rinvio dell’art. 1165 c.c., dalla domanda giudiziale del proprietario e dal riconoscimento del suo diritto (artt. 2943 e 2944 c.c.). La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

L’usucapione richiede un possesso continuo e non interrotto per tutto il tempo stabilito dalla legge. La norma chiarisce quando la perdita del potere di fatto spezza questa continuità: non ogni privazione temporanea, ma solo quella che si protrae oltre un anno. Il termine coincide con quello entro cui il possessore può esercitare le azioni di reintegrazione e di manutenzione (artt. 1168 e 1170 c.c.), e realizza così un equilibrio tra la stabilità del possesso e la tutela di chi lo ha subito.

Contenuto della disposizione

La norma si compone di due commi.

  • Interruzione per perdita del possesso (primo comma): l’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. Il tempo già maturato va perduto e, se il possesso viene poi riacquistato, un nuovo termine decorre per intero.
  • Interruzione come non avvenuta (secondo comma): l’effetto interruttivo viene meno, con efficacia retroattiva, se il possessore ha proposto l’azione diretta a recuperare il possesso e lo ha effettivamente recuperato. Il possesso si considera allora mai cessato e il termine prosegue senza soluzione di continuità.

Due sono dunque i requisiti per neutralizzare la perdita: la proposizione dell’azione (in pratica entro l’anno, che è anche il termine di decadenza delle azioni possessorie) e il recupero del possesso, anche se avvenuto successivamente, all’esito del giudizio.

Profili applicativi

La privazione rilevante non coincide necessariamente con lo spoglio in senso tecnico: conta che il possessore sia posto nell’obiettiva impossibilità di esercitare il potere di fatto, per fatto di terzi o per eventi naturali. Tipici sono il cambio della serratura senza consegna delle chiavi, la chiusura di un passaggio, la distruzione del bene. Non integrano invece interruzione la semplice astensione dall’uso, se resta la possibilità di riprenderlo in ogni momento, né atti che non incidono sulla disponibilità materiale, come una querela o una lettera di diffida.

Sul piano probatorio, chi eccepisce l’interruzione deve dimostrare la perdita del possesso e la sua durata ultrannuale; il possessore che invoca il secondo comma deve provare di aver agito e di aver recuperato il bene. Va ricordato che anche una domanda giudiziale del proprietario diretta al recupero del bene interrompe, ma a titolo di interruzione civile e indipendentemente dal suo esito.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 22 novembre 2021, n. 35932: l’interruzione dell’art. 1167, primo comma, c.c. non presuppone uno spoglio, ma si verifica ogni volta che il possessore sia posto nell’obiettiva impossibilità di continuare a possedere; la sostituzione della serratura senza consegna delle chiavi integra perdita del possesso. La regola del secondo comma è espressione di un principio generale di rimozione retroattiva degli effetti della privazione.
  • Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 1976, n. 1025: la perdita del possesso rilevante ai fini dell’interruzione può derivare anche da eventi naturali, come uno smottamento che restringa la strada su cui si esercitava il passaggio.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 maggio 1975, n. 1929: il possesso può conservarsi solo animo finché permane la possibilità di esercitarlo; se questa viene meno, come quando l’edificio è distrutto e poi ricostruito, si ha perdita del possesso, che oltre l’anno interrompe l’usucapione.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 marzo 2014, n. 6785: gli atti idonei a interrompere il termine sono solo quelli dell’art. 1167, primo comma, c.c. e dell’art. 2943 c.c.; non hanno tale effetto le diffide, né i giudizi volti alla sola definizione dei rapporti successori e alla divisione, che non contestano direttamente il possesso.
  • Cassazione civile, sez. II, 31 luglio 2013, n. 18353: l’azione di reintegrazione proposta dal proprietario interrompe il possesso dell’usucapiente anche se poi respinta per tardività, perché rileva la volontà di riacquistare il bene manifestata con un atto giudiziale valido.

Rapporti con altre norme

L’art. 1167 c.c. completa l’art. 1165 c.c., che rinvia alle regole generali sull’interruzione della prescrizione (artt. 2943-2945 c.c.). Il secondo comma si salda con le azioni possessorie: la reintegrazione (art. 1168 c.c.), esperibile entro l’anno dallo spoglio, e la manutenzione (art. 1170 c.c.), entrambe strumenti per ottenere il recupero che rende l’interruzione come non avvenuta. La continuità del possesso, che la norma tutela, è presunta dall’art. 1142 c.c. per il periodo intermedio tra possesso attuale e possesso anteriore. I termini interessati sono quelli degli artt. 1158-1161 c.c.