Art. 1165 c.c. Applicazione di norme sulla prescrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1165 c.c. collega l’usucapione alla disciplina generale della prescrizione (artt. 2934 ss. c.c.). Entrambi gli istituti attribuiscono rilievo giuridico al decorso del tempo: la prescrizione estingue il diritto non esercitato, l’usucapione fa acquistare la proprietà o un diritto reale di godimento a chi possiede per il tempo stabilito. Per questa affinità la legge rinvia alle norme generali sulla prescrizione, sulle cause di sospensione e di interruzione e sul computo dei termini. La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

Il rinvio opera però solo in quanto applicabili: l’usucapione poggia su una situazione di fatto, il possesso, e non su un rapporto obbligatorio tra creditore e debitore. Le regole della prescrizione vanno quindi adattate alla struttura dell’istituto, e questa clausola di compatibilità è la chiave interpretativa dell’intero articolo.

Contenuto della disposizione

Il richiamo riguarda tre gruppi di norme.

  • Sospensione (artt. 2941 e 2942 c.c.): il termine non decorre, o resta fermo, nei rapporti tra coniugi, tra genitore e figlio sottoposto a responsabilità genitoriale, tra tutore e tutelato, e negli altri casi previsti. Per il terzo possessore, nell’usucapione ventennale, la sospensione dell’art. 2942 c.c. è però esclusa dall’art. 1166 c.c.
  • Interruzione (artt. 2943-2945 c.c.): il termine riparte da capo per effetto della domanda giudiziale del titolare o del riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore. A queste ipotesi, dette di interruzione civile, si aggiunge quella naturale per perdita del possesso protratta oltre un anno (art. 1167 c.c.).
  • Computo dei termini (art. 2963 c.c.): il termine si calcola secondo il calendario comune, escludendo il giorno iniziale.

Profili applicativi

La questione più frequente riguarda l’efficacia delle lettere di diffida. Mentre per i diritti di credito la messa in mora scritta interrompe la prescrizione (art. 2943, quarto comma, c.c.), nell’usucapione essa è irrilevante: il possesso può proseguire anche in aperto contrasto con la volontà del proprietario, che per interrompere il termine deve agire in giudizio per recuperare il bene. Non bastano neppure esposti, querele, domande di rendiconto o di divisione ereditaria, né la semplice costituzione in giudizio per opporsi alla domanda di usucapione senza chiedere il rilascio.

Il riconoscimento del diritto altrui interrompe il termine solo se esprime la volontà non equivoca di attribuire il diritto al suo titolare: non è sufficiente la consapevolezza che la cosa appartenga ad altri, né una proposta transattiva. Le cause di sospensione, infine, sono rilevabili d’ufficio e non costituiscono eccezioni in senso stretto, sicché il giudice può escludere l’usucapione tra coniugi anche se la parte non lo ha eccepito.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 29 febbraio 2024, n. 5399: per effetto del rinvio all’art. 2943 c.c. gli atti interruttivi sono tassativi e consistono solo nella perdita materiale del possesso o in azioni giudiziali dirette a recuperarlo; la mera opposizione alla domanda di usucapione e l’intervento nel giudizio, senza domanda di rivendica o di rilascio, non interrompono.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 14 gennaio 2021, n. 512: diffide e messe in mora, compresa la richiesta scritta di rilascio, interrompono la prescrizione dei diritti di obbligazione ma non il termine per usucapire, potendo il possesso esercitarsi anche in contrasto dichiarato con la volontà del titolare.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 gennaio 2024, n. 1118: l’atto interruttivo deve provenire dal titolare del diritto o da un suo rappresentante; non giova l’azione di rivendica proposta da terzi alla quale il titolare abbia solo aderito, né l’atto di un comproprietario si estende agli altri rimasti inerti.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 31 agosto 2017, n. 20611: il riconoscimento idoneo a interrompere l’usucapione ai sensi dell’art. 2944 c.c. richiede la volontà non equivoca del possessore di attribuire il diritto al titolare; l’atto con cui il proprietario dispone del bene a favore di terzi è, per il possessore, irrilevante.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 4 aprile 2024, n. 8931: in forza degli artt. 1165 e 2941, n. 1, c.c. non possono maturare, in costanza di matrimonio, i termini per l’usucapione di un coniuge su un bene dell’altro; la regola non è venuta meno ed è stata riprodotta per le unioni civili dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 28 novembre 2023, n. 33113: la sospensione tra coniugi si applica all’usucapione indipendentemente dal regime patrimoniale e finché perdura il vincolo, con la sola eccezione della crisi conclamata dalla separazione personale.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 26 maggio 2022, n. 17124: nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ribadisce che la sospensione del termine non è un’eccezione in senso stretto e il giudice può rilevarla d’ufficio, anche quando operi tra coniugi in regime di separazione dei beni.

Rapporti con altre norme

Il rinvio si coordina con gli artt. 2941 e 2942 c.c. (sospensione), 2943 e 2944 c.c. (interruzione per domanda giudiziale e per riconoscimento), 2945 c.c. (effetti dell’interruzione) e 2963 c.c. (computo). L’art. 1166 c.c. ne limita l’operatività a favore del terzo possessore nell’usucapione ventennale, mentre l’art. 1167 c.c. disciplina l’interruzione naturale per perdita del possesso. I termini su cui il rinvio incide sono quelli degli artt. 1158, 1159, 1159-bis, 1160 e 1161 c.c. Sul piano processuale, l’azione idonea a interrompere è quella di rivendicazione (art. 948 c.c.), di rilascio o possessoria (artt. 1168 e 1170 c.c.).