Art. 1162 c.c. Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione.
2. Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni.
3. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1162 c.c. disciplina l’usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri: autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico, navi e galleggianti, aeromobili. Per questi beni non opera la regola del possesso di buona fede dell’art. 1153 c.c., espressamente esclusa dall’art. 1156 c.c.: l’esistenza di un sistema di pubblicità consente all’acquirente di verificare la titolarità dell’alienante e giustifica una tutela del proprietario più intensa di quella prevista per i mobili ordinari.
La norma riproduce, con termini più brevi, lo schema previsto per gli immobili dagli artt. 1158 e 1159 c.c.: un’usucapione abbreviata, fondata su titolo trascritto e buona fede, e un’usucapione ordinaria. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La disposizione prevede:
Valgono i requisiti generali del possesso utile (continuità, assenza di violenza e clandestinità) e la nozione di buona fede dell’art. 1147 c.c., presunta e riferita al momento dell’acquisto. Per l’ipotesi triennale il titolo deve essere astrattamente idoneo, cioè tale che avrebbe trasferito il diritto se l’alienante ne fosse stato titolare, e la trascrizione nel registro competente è requisito essenziale.
Profili applicativi
La conseguenza pratica più rilevante riguarda gli autoveicoli rubati o oggetto di appropriazione indebita e poi rivenduti: l’acquirente in buona fede che ha trascritto l’acquisto al pubblico registro automobilistico non diventa proprietario al momento della consegna, come accadrebbe per un mobile ordinario, ma soltanto dopo tre anni dalla trascrizione. Fino a quel momento il proprietario può rivendicare il veicolo e, in sede penale, l’acquirente non ha titolo per ottenere la restituzione del bene sequestrato. La buona fede rileva dunque soltanto per abbreviare il termine.
Per i veicoli acquistati all’estero o comunque mai trascritti a nome dell’acquirente, il termine breve non è invocabile, mancando la trascrizione; resta solo l’usucapione decennale. Errore frequente è confidare nella regolarità formale del passaggio di proprietà senza verificare la continuità delle iscrizioni e l’eventuale pendenza di annotazioni pregiudizievoli: la consultazione del registro, agevole e poco costosa, incide anche sulla valutazione della buona fede.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1162 c.c. si coordina con l’art. 1156 c.c., che esclude per i mobili registrati la regola del possesso vale titolo (art. 1153 c.c.), e con gli artt. 1158 e 1159 c.c., di cui adotta la struttura. Presuppone la nozione di buona fede (art. 1147 c.c.) e le norme su vizi e interruzione del possesso (artt. 1163-1167 c.c.). La pubblicità è regolata dagli artt. 2683 e seguenti c.c. e, per gli autoveicoli, dalla disciplina del pubblico registro automobilistico; per navi e aeromobili valgono anche le norme del codice della navigazione. Per i mobili non registrati provvede invece l’art. 1161 c.c.