Art. 1161 c.c. Usucapione dei beni mobili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
2. Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1161 c.c. disciplina l’usucapione dei beni mobili non iscritti in pubblici registri. La norma ha un ruolo residuale rispetto alla regola del possesso di buona fede (art. 1153 c.c.), per la quale chi riceve un mobile da un non proprietario ne acquista immediatamente la proprietà se è in buona fede al momento della consegna e se sussiste un titolo idoneo al trasferimento. L’usucapione mobiliare interviene proprio dove manca il titolo, oppure dove manca la buona fede.
La ratio è quella comune all’usucapione: stabilizzare situazioni di fatto protratte nel tempo e sanzionare l’inerzia del titolare. Il termine è più breve di quello immobiliare, in ragione della più rapida circolazione dei mobili, ma è graduato in base allo stato soggettivo del possessore. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
La norma prevede due ipotesi:
La buona fede consiste nell’ignoranza di ledere l’altrui diritto, è presunta e rileva solo al momento dell’acquisto del possesso (art. 1147 c.c.); la presunzione cede di fronte alla prova della colpa grave. Il possesso deve avere i requisiti ordinari: continuo, non interrotto, pubblico e pacifico (art. 1163 c.c.). Restano esclusi dall’ambito della norma i mobili registrati, regolati dall’art. 1162 c.c., e le universalità di mobili, per le quali l’art. 1160 c.c. prevede il termine ventennale, ridotto a dieci anni solo in presenza di titolo idoneo trascritto e buona fede.
Profili applicativi
Il campo di elezione della norma sono le opere d’arte, i reperti, gli oggetti di antiquariato e da collezione, per i quali la circolazione avviene spesso senza documentazione e la provenienza è incerta. In questi casi la buona fede viene vagliata con particolare rigore: l’acquisto di beni di pregio riconoscibile, in periodi storici in cui era nota la circolazione di opere sottratte e senza alcuna verifica sulla provenienza, integra colpa grave. Del pari rigoroso è l’accertamento della pubblicità del possesso, che manca quando il bene è custodito in un ambito privato e familiare.
Occorre poi verificare l’usucapibilità del bene: i beni culturali appartenenti allo Stato o agli enti pubblici, come parte del demanio o del patrimonio indisponibile, sono sottratti all’usucapione; per i beni culturali di provenienza straniera la qualificazione di indisponibilità secondo l’ordinamento di origine non basta da sola a escluderla. Per i titoli di credito nominativi il possesso utile richiede, oltre alla detenzione del documento, la legittimazione secondo la legge di circolazione. Nelle controversie con elementi di estraneità, l’usucapione dei mobili è regolata dalla legge del luogo in cui il bene si trovava al compimento del termine (art. 53 della legge 31 maggio 1995, n. 218).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1161 c.c. opera accanto all’art. 1153 c.c., che consente l’acquisto immediato del mobile in presenza di titolo idoneo e buona fede, e all’art. 1156 c.c., che esclude da quella regola le universalità e i mobili registrati. L’art. 1160 c.c. disciplina le universalità di mobili e l’art. 1162 c.c. i mobili registrati. Si applicano le norme generali sulla buona fede (art. 1147 c.c.), sull’accessione del possesso (art. 1146 c.c.), sui vizi e sull’interruzione (artt. 1163-1167 c.c.). Sono esclusi dall’usucapione i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile (artt. 822-828 c.c.), compresi i beni culturali pubblici disciplinati dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.