Art. 1166 c.c. Inefficacia delle cause d’impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.

2. L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1166 c.c. introduce una deroga al rinvio generale con cui l’art. 1165 c.c. estende all’usucapione le cause di sospensione della prescrizione. La deroga riguarda il terzo possessore di un immobile o di un diritto reale immobiliare nell’usucapione ventennale, cioè chi possiede il bene senza essere legato al proprietario da alcun rapporto e senza aver ricevuto da lui il bene. La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice.

La ratio è di protezione della stabilità delle situazioni possessorie di lunga durata. Le cause di sospensione dell’art. 2942 c.c. (minore età e interdizione del titolare, periodo di guerra per i militari) dipendono da condizioni personali del proprietario che il terzo estraneo non conosce né può controllare: farle valere contro di lui renderebbe incerto, a volte per decenni, l’esito di un possesso ventennale. La legge preferisce dunque far gravare sul rappresentante legale dell’incapace l’onere di vigilare e di agire.

Contenuto della disposizione

La norma si articola in due commi.

  • Usucapione ventennale del terzo possessore (primo comma): non operano né l’impedimento derivante da condizione o termine, né le cause di sospensione dell’art. 2942 c.c. In concreto, il diritto del proprietario sottoposto a condizione sospensiva o a termine iniziale non impedisce il decorso del ventennio, e la minore età o l’interdizione del proprietario non sospendono il termine.
  • Prescrizione per non uso (secondo comma): le stesse cause non sono opponibili al terzo possessore neppure nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti (ad esempio l’estinzione ventennale di una servitù o di un usufrutto ai sensi degli artt. 1014 e 1073 c.c.).

Restano invece applicabili, in virtù dell’art. 1165 c.c., le cause di sospensione dell’art. 2941 c.c. fondate sui rapporti tra le parti (coniugi, genitore e figlio, tutore e tutelato), che per definizione presuppongono un legame che il terzo possessore non ha. La deroga non riguarda l’usucapione abbreviata degli artt. 1159 e 1159-bis c.c.

Profili applicativi

La nozione di terzo possessore è il punto decisivo. È terzo chi ha acquistato il bene da un soggetto diverso dal proprietario, come l’acquirente a non domino, o chi lo ha occupato senza titolo, purché non sia subentrato nella posizione di un possessore legato al proprietario. Non è terzo, invece, chi succede nel possesso iniziato da altri anche nel suo interesse, né chi ha ricevuto il bene in forza di un rapporto con il titolare.

Nel contenzioso la norma viene invocata soprattutto quando il proprietario convenuto oppone di essere stato minore per una parte del ventennio: se il possessore è terzo, l’eccezione è infondata. Chi invoca l’art. 1166 c.c. deve allegare e provare la propria estraneità rispetto al proprietario e al suo rappresentante legale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 19 marzo 1999, n. 2531: chi acquista dal rappresentante legale di un minore, che ha venduto in proprio e non nella qualità, compie un acquisto a non domino; per usucapire occorre il ventennio, ma l’acquirente è terzo possessore rispetto al minore, sicché non opera la sospensione per la condizione soggettiva del titolare.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 agosto 1977, n. 3607: il nudo proprietario che succede nel possesso di una servitù esercitato dall’usufruttuario anche a suo favore non è terzo possessore, e non può quindi giovarsi dell’inopponibilità delle cause di sospensione dell’art. 2942 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 4 aprile 2024, n. 8931: la sospensione tra coniugi dell’art. 2941, n. 1, c.c., richiamata dall’art. 1165 c.c., impedisce la maturazione dell’usucapione di un coniuge sui beni dell’altro in costanza di matrimonio; si tratta di una causa fondata sul rapporto tra le parti, estranea all’ambito della deroga.

Rapporti con altre norme

L’art. 1166 c.c. va letto con l’art. 1165 c.c., di cui costituisce eccezione, e con l’art. 2942 c.c., che elenca le cause di sospensione inopponibili. Il termine interessato è quello ventennale dell’art. 1158 c.c., mentre per l’usucapione abbreviata valgono le regole generali. Il secondo comma si collega alle norme sull’estinzione per non uso dei diritti reali su cosa altrui, in particolare gli artt. 954, 970, 1014 e 1073 c.c. L’interruzione del termine resta disciplinata dagli artt. 2943 e 2944 c.c. e dall’art. 1167 c.c.