Art. 1166 c.c. Inefficacia delle cause d’impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall’art. 2942.
2. L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1166 c.c. introduce una deroga al rinvio generale con cui l’art. 1165 c.c. estende all’usucapione le cause di sospensione della prescrizione. La deroga riguarda il terzo possessore di un immobile o di un diritto reale immobiliare nell’usucapione ventennale, cioè chi possiede il bene senza essere legato al proprietario da alcun rapporto e senza aver ricevuto da lui il bene. La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice.
La ratio è di protezione della stabilità delle situazioni possessorie di lunga durata. Le cause di sospensione dell’art. 2942 c.c. (minore età e interdizione del titolare, periodo di guerra per i militari) dipendono da condizioni personali del proprietario che il terzo estraneo non conosce né può controllare: farle valere contro di lui renderebbe incerto, a volte per decenni, l’esito di un possesso ventennale. La legge preferisce dunque far gravare sul rappresentante legale dell’incapace l’onere di vigilare e di agire.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in due commi.
Restano invece applicabili, in virtù dell’art. 1165 c.c., le cause di sospensione dell’art. 2941 c.c. fondate sui rapporti tra le parti (coniugi, genitore e figlio, tutore e tutelato), che per definizione presuppongono un legame che il terzo possessore non ha. La deroga non riguarda l’usucapione abbreviata degli artt. 1159 e 1159-bis c.c.
Profili applicativi
La nozione di terzo possessore è il punto decisivo. È terzo chi ha acquistato il bene da un soggetto diverso dal proprietario, come l’acquirente a non domino, o chi lo ha occupato senza titolo, purché non sia subentrato nella posizione di un possessore legato al proprietario. Non è terzo, invece, chi succede nel possesso iniziato da altri anche nel suo interesse, né chi ha ricevuto il bene in forza di un rapporto con il titolare.
Nel contenzioso la norma viene invocata soprattutto quando il proprietario convenuto oppone di essere stato minore per una parte del ventennio: se il possessore è terzo, l’eccezione è infondata. Chi invoca l’art. 1166 c.c. deve allegare e provare la propria estraneità rispetto al proprietario e al suo rappresentante legale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1166 c.c. va letto con l’art. 1165 c.c., di cui costituisce eccezione, e con l’art. 2942 c.c., che elenca le cause di sospensione inopponibili. Il termine interessato è quello ventennale dell’art. 1158 c.c., mentre per l’usucapione abbreviata valgono le regole generali. Il secondo comma si collega alle norme sull’estinzione per non uso dei diritti reali su cosa altrui, in particolare gli artt. 954, 970, 1014 e 1073 c.c. L’interruzione del termine resta disciplinata dagli artt. 2943 e 2944 c.c. e dall’art. 1167 c.c.