Art. 1164 c.c. Interversione del possesso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1164 c.c. si colloca nella sezione dedicata all’usucapione, all’interno del capo sugli effetti del possesso, e disciplina la cosiddetta interversione del possesso da parte di chi possiede in base a un diritto reale su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi). La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
La ratio è la stessa che ispira l’art. 1141, secondo comma, c.c. per il detentore: chi esercita un potere di fatto conforme a un diritto minore riconosce, con il suo stesso comportamento, la proprietà altrui, e non può convertire quel potere in possesso pieno con una semplice decisione interiore. Occorre un fatto oggettivo e riconoscibile che renda il proprietario consapevole della pretesa e gli consenta di reagire, a tutela della certezza dei rapporti e della buona fede del titolare.
Contenuto della disposizione
La norma pone una regola e due eccezioni.
Il secondo periodo fissa il momento iniziale: il tempo necessario per usucapire (venti anni ai sensi dell’art. 1158 c.c., o il termine abbreviato dell’art. 1159 c.c. se ne ricorrono i presupposti) decorre solo dalla data in cui il titolo del possesso è mutato. Il periodo anteriore, vissuto come esercizio del diritto minore, non si computa.
Profili applicativi
Il tema ricorre nelle domande di usucapione proposte dal titolare di una servitù di passaggio che si è progressivamente appropriato dell’area, dall’usufruttuario che dopo anni pretende la piena proprietà, dall’enfiteuta che ha smesso di pagare il canone. L’onere della prova grava su chi invoca l’usucapione, che deve indicare con precisione l’atto di interversione e la data, poiché da essa decorre il ventennio.
Errori frequenti sono confondere l’interversione con la mera inadempienza (il mancato pagamento del canone o delle spese è un inadempimento, non un’opposizione), oppure con il compimento di atti di godimento più intensi, compatibili con il diritto minore. Va tenuta distinta, inoltre, l’ipotesi in cui il possesso sia stato fin dall’origine pieno: in tal caso l’art. 1164 c.c. non opera e l’attore deve solo provare un possesso ventennale corrispondente alla proprietà, incompatibile con il semplice esercizio della servitù.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1164 c.c. è il corrispondente, per il possessore di un diritto minore, dell’art. 1141, secondo comma, c.c., che regola il passaggio dalla detenzione al possesso con le medesime due vie (causa proveniente da un terzo e opposizione). Il termine così fatto decorrere è quello degli artt. 1158 e 1159 c.c., soggetto alle regole sulla sospensione e sull’interruzione richiamate dall’art. 1165 c.c. e all’interruzione per perdita del possesso dell’art. 1167 c.c. L’art. 1146 c.c. consente l’accessione del possesso del dante causa, ma solo a partire dal momento in cui anche questi possedeva uti dominus. Per i beni in comunione, la giurisprudenza richiede analogamente un’attività incompatibile con il compossesso altrui, in coerenza con l’art. 1102 c.c.