Art. 1164 c.c. Interversione del possesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1164 c.c. si colloca nella sezione dedicata all’usucapione, all’interno del capo sugli effetti del possesso, e disciplina la cosiddetta interversione del possesso da parte di chi possiede in base a un diritto reale su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi). La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.

La ratio è la stessa che ispira l’art. 1141, secondo comma, c.c. per il detentore: chi esercita un potere di fatto conforme a un diritto minore riconosce, con il suo stesso comportamento, la proprietà altrui, e non può convertire quel potere in possesso pieno con una semplice decisione interiore. Occorre un fatto oggettivo e riconoscibile che renda il proprietario consapevole della pretesa e gli consenta di reagire, a tutela della certezza dei rapporti e della buona fede del titolare.

Contenuto della disposizione

La norma pone una regola e due eccezioni.

  • Regola: chi possiede in corrispondenza di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa, perché il suo possesso, pur utile per conservare o acquistare il diritto minore, non è possesso uti dominus.
  • Mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo: è necessario un atto, normalmente negoziale, con cui un terzo trasferisce o dichiara di trasferire al possessore la proprietà (ad esempio una vendita a non domino), in modo che da quel momento il potere di fatto si fondi su un titolo diverso.
  • Opposizione contro il diritto del proprietario: un comportamento esteriore, rivolto al proprietario, con cui il possessore manifesta in modo inequivoco di negare il diritto altrui e di voler possedere la cosa come propria.

Il secondo periodo fissa il momento iniziale: il tempo necessario per usucapire (venti anni ai sensi dell’art. 1158 c.c., o il termine abbreviato dell’art. 1159 c.c. se ne ricorrono i presupposti) decorre solo dalla data in cui il titolo del possesso è mutato. Il periodo anteriore, vissuto come esercizio del diritto minore, non si computa.

Profili applicativi

Il tema ricorre nelle domande di usucapione proposte dal titolare di una servitù di passaggio che si è progressivamente appropriato dell’area, dall’usufruttuario che dopo anni pretende la piena proprietà, dall’enfiteuta che ha smesso di pagare il canone. L’onere della prova grava su chi invoca l’usucapione, che deve indicare con precisione l’atto di interversione e la data, poiché da essa decorre il ventennio.

Errori frequenti sono confondere l’interversione con la mera inadempienza (il mancato pagamento del canone o delle spese è un inadempimento, non un’opposizione), oppure con il compimento di atti di godimento più intensi, compatibili con il diritto minore. Va tenuta distinta, inoltre, l’ipotesi in cui il possesso sia stato fin dall’origine pieno: in tal caso l’art. 1164 c.c. non opera e l’attore deve solo provare un possesso ventennale corrispondente alla proprietà, incompatibile con il semplice esercizio della servitù.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 3 ottobre 2019, n. 24719: l’art. 1164 c.c. riguarda solo chi ha inizialmente posseduto in corrispondenza di un diritto reale su cosa altrui; il titolare di una servitù di passaggio che pretende di avere usucapito la proprietà dell’area deve provare di aver esercitato fin dall’origine un possesso pieno, tale da escludere il proprietario, e la sola disponibilità delle chiavi del cancello non basta.
  • Cassazione civile, sez. II, 24 settembre 1994, n. 7846: quando il possesso si è manifestato fin dall’inizio come esercizio di un diritto di proprietà o comproprietà, non serve alcun atto di interversione, e il giudice non può svalutare le prove dei comportamenti tipici del proprietario solo perché il possessore era anche titolare di una servitù.
  • Cassazione civile, sez. I, 27 aprile 2017, n. 10450: il decreto di trasferimento emesso nell’esecuzione immobiliare, anche se relativo a un diritto di enfiteusi, può valere come atto del terzo idoneo all’interversione, equiparabile a una vendita a non domino, con decorrenza da esso del termine per usucapire la piena proprietà.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 novembre 2024, n. 29263: il mutamento del titolo per causa proveniente da un terzo presuppone un negozio al quale partecipi chi detiene o possiede, dal quale derivi il trasferimento del diritto o l’investitura nel possesso; la vendita del fondo stipulata tra altri soggetti non è idonea.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 ottobre 2022, n. 30134: l’interversione non può consistere in una volizione interna, ma richiede una manifestazione esteriore rivolta specificamente contro il possessore, tale da renderlo consapevole del mutamento; l’inottemperanza agli accordi originari e i meri atti di esercizio del potere di fatto sono inidonei.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 settembre 2015, n. 19494: il transito del comproprietario sulla porzione comune è un comportamento equivoco, riconducibile all’uso consentito dall’art. 1102 c.c.; per usucapire una servitù occorre un atto univoco di interversione che ponga gli altri comproprietari in grado di conoscere la diversa pretesa.

Rapporti con altre norme

L’art. 1164 c.c. è il corrispondente, per il possessore di un diritto minore, dell’art. 1141, secondo comma, c.c., che regola il passaggio dalla detenzione al possesso con le medesime due vie (causa proveniente da un terzo e opposizione). Il termine così fatto decorrere è quello degli artt. 1158 e 1159 c.c., soggetto alle regole sulla sospensione e sull’interruzione richiamate dall’art. 1165 c.c. e all’interruzione per perdita del possesso dell’art. 1167 c.c. L’art. 1146 c.c. consente l’accessione del possesso del dante causa, ma solo a partire dal momento in cui anche questi possedeva uti dominus. Per i beni in comunione, la giurisprudenza richiede analogamente un’attività incompatibile con il compossesso altrui, in coerenza con l’art. 1102 c.c.