Art. 1168 c.c. Azione di reintegrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
2. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
3. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
4. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.