Art. 1159 c.c. Usucapione decennale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.
2. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1159 c.c. disciplina l’usucapione abbreviata, o decennale, dei beni immobili e dei diritti reali di godimento su di essi. È la figura che tutela chi abbia acquistato in buona fede da un soggetto che non era titolare del diritto (acquisto a non domino), in forza di un titolo idoneo e regolarmente trascritto: in questo caso il possesso protratto per dieci anni dalla trascrizione fa acquistare il diritto a titolo originario.
La riduzione del termine rispetto al ventennio dell’art. 1158 c.c. si giustifica con la maggiore meritevolezza della posizione dell’acquirente, che ha confidato in un atto formalmente valido e reso pubblico nei registri immobiliari, e con la conoscibilità che la trascrizione offre al vero titolare, posto in grado di reagire. Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Oltre al possesso con i requisiti ordinari (continuo, non interrotto, non violento né clandestino), la norma richiede quattro elementi specifici:
Il secondo comma estende la disciplina all’acquisto a non domino degli altri diritti reali di godimento (usufrutto, servitù, superficie). Per le servitù il titolo deve provenire dall’apparente proprietario del fondo servente, nei cui confronti la trascrizione deve operare.
Profili applicativi
La domanda di usucapione abbreviata è autonoma rispetto a quella ordinaria e non vi è compresa: i suoi fatti costitutivi (titolo, trascrizione, buona fede, decennio) vanno allegati tempestivamente, pena l’inammissibilità della domanda proposta tardivamente o in appello. Inversamente, quando il possesso esclusivo sia stato accertato per oltre dieci anni dalla trascrizione, il giudice che escluda l’usucapione ventennale per difetto del termine deve verificare se ricorrano i presupposti di quella abbreviata, se dedotta.
In tema di buona fede, la prassi notarile ha un peso decisivo: non è in colpa grave l’acquirente che si sia rivolto a un notaio senza esonerarlo dalle visure, confidando nelle sue verifiche; lo è invece chi, dall’esame del titolo, poteva dubitare della titolarità dell’alienante o ha esonerato il notaio senza svolgere personalmente gli accertamenti. La prova della trascrizione può essere data con l’attestazione notarile in calce all’atto. Errore frequente è invocare l’art. 1159 c.c. per porzioni di terreno non comprese nel titolo, magari incluse di fatto nella recinzione: il possesso non può integrare il titolo.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1159 c.c. si affianca all’art. 1158 c.c. (usucapione ventennale) e all’art. 1159-bis c.c. (piccola proprietà rurale), con analoghe figure per i mobili registrati (art. 1162 c.c.) e per i mobili non registrati (art. 1161 c.c.). Presuppone la nozione di buona fede dell’art. 1147 c.c., le presunzioni degli artt. 1142 e 1143 c.c. e le regole su vizi e interruzione (artt. 1163-1167 c.c.). La trascrizione è regolata dagli artt. 2643 e seguenti c.c.; per gli acquisti a non domino di beni mobili non registrati vale invece la regola del possesso di buona fede (art. 1153 c.c.).