Art. 68 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La nomina dei sanitari condotti, stipendiati dal comune o da un consorzio di comuni, è fatta dal podestà o dalla rappresentanza consorziale in seguito a pubblico concorso.
Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all’esercizio della relativa professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età.(33)(36)
Indipendentemente dai limiti predetti sono ammessi al concorso i sanitari condotti che alla data del bando prestano servizio con nomina divenuta definitiva.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Testo in vigore dal 26 aprile 1961

Note di aggiornamento

Aggiornamento (33)

La L. 30 dicembre 1958, n. 1174 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto comma dell’art. 34 e dal secondo comma dell’art. 68 dei testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è portato da 32 a 35 anni”.

Aggiornamento (36)

La L. 30 dicembre 1958, n. 1174, come modificata dalla L. 5 marzo 1961, n. 201, ha disposto (con l’articolo unico, commi 1 e 2) che “È elevato da 32 a 35 anni il limite massimo di età per l’ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d’ispezione sull’assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d’ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali d’igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
L’elevazione del limite di età previsto dal precedente comma si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni ed i 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.