Art. 76 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il sanitario condotto è collocato a riposo quando ha compiuto sessantacinque anni di età.(25)
Può inoltre essere dispensato o collocato a riposo per inabilità fisica, incapacità professionale o soppressione di posto. In tali casi al sanitario condotto, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.
Il provvedimento adottato ai sensi del precedente comma deve essere motivato e preceduto dal parere del Consiglio provinciale di sanità.
Le disposizioni contenute negli articoli 48, 49, 50 e 51 si applicano anche a sanitari condotti ed i provvedimenti relativi, salvo quello preveduto nell’art. 50, sono di competenza del podestà o della rappresentanza consorziale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1954

Note di aggiornamento

Aggiornamento (25)

La L. 24 luglio 1954, n. 596 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari o i sanitari condotti in servizio di ruolo da data anteriore all’entrata in vigore del testo unico predetto sono collocati a riposo quando, oltre ai sessantacinque anni di età hanno compiuto anche quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.