Art. 74 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ai sanitari condotti possono essere inflitte le sanzioni disciplinari stabilite nell’art. 44.
Esse sono inflitte dal podestà o dal presidente del consorzio con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all’interessato e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando si ritenga di applicare una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentita la Commissione di disciplina per i sanitari condotti, composta del vice prefetto, presidente, del medico provinciale o del veterinario provinciale nel caso che l’incolpato sia un veterinario, di un componente del Consiglio provinciale di sanità designato dal prefetto, di un rappresentante nominato dal podestà o dalla rappresentanza consorziale e di un rappresentante designato dalla rispettiva associazione sindacale, giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Le disposizioni, prevedute nella legge comunale e provinciale, relative alla sospensione cautelare degli impiegati dei comuni, si applicano anche ai sanitari condotti.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.