Art. 70 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il sanitario condotto, all’atto della assunzione in servizio, presta la promessa solenne di fedeltà e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento, preveduti nell’art. 38.
Egli acquista diritto alla stabilità dell’ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo comune o consorzio di comuni.
Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova.
Il periodo di prova è ridotto a un anno per coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di sanitari condotti con nomina definitiva.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.