Art. 75 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Qualora gli organi competenti dell’amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei sanitari condotti, il prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d’ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.
Ove il prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.
Quando ricorrano gravi motivi, il prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio il sanitario condotto, salvo l’ulteriore corso della procedura disciplinare.
Contro il provvedimento di sospensione superiore a tre mesi o di revoca o di destituzione è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.