Art. 78 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. L’ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonché con ogni altra occupazione che, a giudizio dell’amministrazione comunale o consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l’osservanza dei doveri dell’ufficio o col decoro di esso.