Art. 66 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, deliberato dal Consiglio comunale o dal consorzio ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario secondo quanto disposto per i dipendenti del Comune, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.

Testo in vigore dal 22 marzo 1963

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.