Art. 214 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il datore di lavoro, o se esso non vi adempia, il proprietario dei fondi coltivati a risaia ha l’obbligo di fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso del lavoro, il datore di lavoro è obbligato a fornire sostanze alimentari di buona qualità.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a cinquemila.(24)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (24)
La L. 15 maggio 1954, n. 262 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Per l’inosservanza degli articoli 213 e 214 del testa unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e applicabile l’ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione”.