Art. 209 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell’autorità, il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore.
Contro il provvedimento del sindaco è ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al prefetto che provvede sentito il parere del medico provinciale.
Le spese per la distruzione sono ricuperate coi privilegi fiscali nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1955

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.