Art. 205 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il regolamento deve determinare:
a) le distanze minime di ciascuna risaia dagli aggregati di abitazioni e dalle case sparse;
b) le norme relative al deflusso e scarico delle acque nelle risaie;
c) le tolleranze, quanto alla distanza, per i terreni di natura e posizione paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso;
d) le condizioni alle quali deve essere subordinato il permesso di attivare risaie in terreni non ancora sottoposti a tale coltivazione, oltre quelle contenute nel presente testo unico;
e) la durata e la distribuzione dei periodi di riposo nel lavoro di mondatura e nel lavoro di raccolta e trebbiatura del riso, tenendo conto delle condizioni e degli usi locali;
f) le norme per l’assistenza medica e farmaceutica preveduta nell’art. 212 e le condizioni igieniche relative alle abitazioni dei lavoratori fissi e avventizi addetti alla risaia;
g) le altre norme occorrenti a garantire la salute dei lavoratori e quella degli abitanti nelle zone contermini.