Art. 204 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La coltivazione del riso è soggetta per ciascuna provincia a un regolamento speciale, deliberato dal rettorato provinciale, intesi i podestà dei comuni ove si pratica o viene ammessa tale coltivazione, il Consiglio provinciale di sanità ed il Consiglio provinciale dell’economia corporativa, ed approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l’interno, sentito quello per le corporazioni.