Art. 208 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il prefetto, intesi i podestà dei comuni interessati e il Consiglio provinciale dell’economia corporativa, può vietare la coltivazione di risaie quando queste risultino nocive alla salute pubblica.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.