Art. 213 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le abitazioni dei lavoratori, impiegati nella coltivazione a riso e aventi residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione stessa, e i dormitori o le abitazioni dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilità e arredamento, prescritte nel regolamento indicato nell’art. 205, ed essere muniti alle aperture di reticelle atte ad impedire la penetrazione delle zanzare.
I dormitorii dei lavoratori avventizi debbono inoltre essere costruiti in modo da rendere possibile la separazione degli uomini dalle donne.
In tutte le aziende, nelle quali sono impiegate squadre o compagnie di lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la mondatura o la raccolta del riso, deve essere destinato un apposito locale protetto da reticelle e munito delle necessarie suppellettili, per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da infezione malarica o da altra malattia infettiva e diffusiva.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a cinquemila.(24)

Testo in vigore dal 12 giugno 1954

Note di aggiornamento

Aggiornamento (24)

La L. 15 maggio 1954, n. 262 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Per l’inosservanza degli articoli 213 e 214 del testa unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e applicabile l’ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni lavoratore cui si riferisce la contravvenzione”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.