Art. 203 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili non può, nell’interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall’abitato e con le cautele determinate nei regolamenti locali di igiene e sanità o in speciali regolamenti approvati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell’economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanità.
Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire duecento.