Art. 207 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ogni controversia relativa all’attivazione di nuove risaie o alla estensione preveduta nel precedente articolo è di competenza del prefetto, al quale debbono essere indirizzate le opposizioni entro il termine di giorni quindici dalla prescritta pubblicazione nell’albo pretorio.
Decorso detto termine il prefetto provvede, entro un mese, con decreto motivato inteso il Consiglio provinciale dell’economia corporativa.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.