Art. 206 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve entro il mese di novembre presentare al podestà apposita dichiarazione nella quale siano indicati i terreni destinati alla coltivazione del riso.
La dichiarazione pubblicata nell’albo pretorio deve, entro dieci giorni dalla sua presentazione, essere esaminata dai podestà e, con le relative osservazioni, trasmessa al prefetto.
Agli effetti di questa disposizione la risaia è considerata di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.