Art. 99 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Quando la ricerca e l’estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilità, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.