Art. 97 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Chi è autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell’art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprietà private, osservate le norme stabilite dall’articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perché i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed è obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli.

2. Il possessore del fondo può chiedere che, a mezzo dell’ufficio del Genio Civile, si accerti l’entità dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennità oltre quella di cui al precedente articolo 95.

3. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni può essere prescritto all’esecutore dell’opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.