Art. 100 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. L’autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell’autorità che l’ha accordata.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.