Art. 100 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. L’autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno e può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non può essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell’autorità che l’ha accordata.