Art. 102 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche dì acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere.

2. Questa disposizione può essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l’approvvigionamento di acque potabili.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.