Art. 93 T.U. Acque

Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

2. Sono compresi negli usi domestici l’innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l’abbeveraggio del bestiame.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1934

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.