Art. 94 T.U. Acque
Testo unico delle acque e degli impianti elettrici – R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell’agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.